Gli apparecchi per l’accertamento dei limiti di velocità, come gli autovelox, vanno sottoposti a periodiche verifiche, perché i fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”. Queste le motivazioni della sentenza n. 113 del 18/6/2015 con cui la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del Codice della Strada (Dlgs 30 aprile 1992, n. 285), “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.
“Appare evidente – si legge nella sentenza, che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole”.
Cosa cambia?
Da ora in poi sia le forze di polizia sia gli enti locali dovranno dimostrare che la strumentazione sia correttamente tarata. Se così dovesse essere rischieranno una pioggia di ricorsi dalle persone multate.
Fonte: Fanpage
Gli apparecchi per l’accertamento dei limiti di velocità, come gli autovelox, vanno sottoposti a periodiche verifiche, perché i fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”. Queste le motivazioni della sentenza n. 113 del 18/6/2015 con cui la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del Codice della Strada (Dlgs 30 aprile 1992, n. 285), “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.